Valutazione

La valutazione, per le classi non terminali,è regolamentata dalla Ordinanza ministeriale n.11 del 16-05-2020  

Valutazione delle classi non terminali

  1. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
    effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in
    decimi.
  2. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni
    insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a
    sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito
    restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel
    caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito
    pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto
    legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello
    scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di
    apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.
Media dei voti Fasce di credito
III anno
Fasce di credito
IV anno
M<6 6 6
M=6 7-8 8-9
6<M≤7 8-9 9-10
7<M≤8 9-10 10-11
8<M≤9 10-11 11-12
9<M≤10 11-12 12-13

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi,
il consiglio di classe predispone il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO, in cui sono indicati,
per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il             raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.